Art. 39
ConvenzioneTitolo III

Art. 39

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In vigore dal 12 gen 1971
1. Gli Stati associati provvedono ad applicare un regime liberale di cambio per quanto riguarda gli investimenti ed i pagamenti correnti relativi ai movimenti di capitali che ne risultano, quando essi sono effettuati da persone residenti negli Stati membri. 2. Gli Stati associati trattano su un piano di parità i cittadini e le società degli Stati membri per quanto riguarda i loro investimenti nonché i movimenti di capitali che ne risultano.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-39