Art. 38
ConvenzioneTitolo III

Art. 38

38 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Per tutta la durata dei prestiti, delle anticipazioni o delle partecipazioni di cui agli del Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione, gli Stati associati si impegnano a: mettere a disposizione dei debitori le divise necessarie al pagamento degli interessi, delle commissioni e dell'ammortamento dei prestiti concessi per i progetti da realizzare sul loro territorio nonché al rimborso delle anticipazioni concesse agli organismi che si propongono di rimediare alle conseguenze derivanti dalle fluttuazioni dei corsi dei prodotti; mettere a disposizione della Banca le divise necessarie al trasferimento di tutte le somme corrispondenti ai proventi e prodotti delle operazioni che contribuiscono alla formazione di capitali a rischio delle imprese.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-38