Art. 35
ConvenzioneTitolo III

Art. 35

35 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Ai sensi della presente Convenzione, per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. Le società di uno Stato membro o di uno Stato associato sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato associato che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro o in uno Stato associato; tuttavia, qualora dette società abbiano in uno Stato membro od associato soltanto la sede sociale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato associato.
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