Convenzione›Titolo III
Art. 33
33 / 163In vigore dal 12 gen 1971
Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, e la creazione di agenzie succursali o filiali.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-33