Art. 33
ConvenzioneTitolo III

Art. 33

33 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, e la creazione di agenzie succursali o filiali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-33