Art. 29
ConvenzioneTitolo II

Art. 29

29 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito dell'Associazione, sulla base, tra l'altro, di una relazione annua sottopostagli dalla Commissione in merito alla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunità. Questa relazione tiene conto dell'esperienza acquisita e dei contatti con gli Stati associati previsti all'. Essa è elaborata di concerto con la Banca per le parti che riguardano quest'ultima ed espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto per natura del finanziamento e per Stati beneficiari. La relazione mette infine in evidenza eventuali disparità ed altre imperfezioni costatate, tenuto conto in particolare dei principi di cui all', paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-29