Art. 24
ConvenzioneTitolo II

Art. 24

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In vigore dal 12 gen 1971
Il concorso della Comunità alla realizzazione di taluni progetti o programmi può assumere, previo accordo dello Stato associato o del gruppo di Stati associati interessati, la forma di cofinanziamento al quale parteciperebbero in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri, degli Stati terzi o degli organismi finanziari internazionali.
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