Art. 21
ConvenzioneTitolo II

Art. 21

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In vigore dal 12 gen 1971
La Comunità può concedere sulle disponibilità di tesoreria del Fondo anticipazioni per un importo massimo di 50 milioni di unità di conto allo scopo di contribuire ad attenuare le conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-21