Convenzione›Titolo II
Art. 19
19 / 163In vigore dal 12 gen 1971
1. Fatte salve le disposizioni di cui agli , l'importo fissato all' è impiegato per il finanziamento dei progetti e dei programmi, definiti, per quanto possibile, nel quadro di un programma o di un piano di sviluppo concernenti:
investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica e sociale, segnatamente al fine di diversificare la struttura economica degli Stati associati e, in particolare, onde favorire la loro industrializzazione e lo sviluppo agricolo;
azioni di cooperazione tecnica generale o di cooperazione tecnica connessa con gli investimenti;
azioni che favoriscano la commercializzazione e la promozione delle vendite dei prodotti esportati dagli Stati associati.
2. Nelle decisioni relative ai vari interventi di cui al paragrafo precedente, si terrà conto:
dell'interesse che riveste la realizzazione di progetti integrati, mediante impiego convergente di tali interventi;
delle difficoltà di sviluppo di ciascuno degli Stati associati, tenuto conto delle sue condizioni naturali;
dell'interesse a promuovere la cooperazione regionale tra Stati associati ed eventualmente tra questi e uno o più Stati vicini.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-19