Art. 13
Convenzione

Art. 13

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In vigore dal 12 gen 1971
1. Ciascuno Stato associato può mantenere o creare unioni doganali o zone di libero scambio, o concludere accordi di cooperazione economica con uno o più paesi terzi africani a livello di sviluppo comparabile, purchè ciò non abbia l'effetto di modificare le disposizioni concernenti l'origine relative all'applicazione della presente Convenzione. Il Consiglio di Associazione è tenuto informato dallo Stato o dagli Stati associati interessati. 2. A richiesta della Comunità, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione. 3. Se tali consultazioni rivelano incompatibilità tra gli impegni degli Stati associati di cui al paragrafo 1 ed i principi e le disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio di Associazione adotta, ove occorra, le misure necessarie al buon funzionamento dell'Associazione. Esso può del pari formulare ogni utile raccomandazione.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-c-13