Art. 6
Accordo

Art. 6

143 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
1. Gli Stati membri s'impegnano - in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della Banca - a rendersi garanti verso la Banca medesima, rinunciando al beneficio di escussione per tutti gli impegni finanziari e pecuniari risultanti per i mutuatari dai suoi interventi sotto forma di prestiti su fondi propri concessi in applicazione della Convenzione e della decisione. 2. Tale impegno prenderà effetto quando l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca in applicazione della Convenzione e della decisione eccederà in capitale 70 milioni di unità di conto. 3. Tale impegno sarà limitato alla differenza fra il totale dei prestiti effettivamente accordati dalla Banca in applicazione della Convenzione e della decisione e 70 milioni di unità di conto. 4. Gli impegni risultanti dalle disposizioni dei paragrafi precedenti formeranno oggetto di contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la Banca.
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