Art. 18
Accordo

Art. 18

155 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Fatti salvi i mandati conferiti alla Banca, ai sensi dell', paragrafo 2, la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo ed effettua i pagamenti, in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-18