Art. 12
Accordo

Art. 12

149 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
1. Fatti salvi i mandati conferiti alla Banca, ai sensi del paragrafo 2, la Commissione provvede per conto della Comunità all'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo alimentato conformemente alle disposizioni dell' ed effettua i pagamenti, in conformità delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'. 2. La Banca gestisce per conto della Comunità i prestiti a condizioni speciali ed i contributi alla formazione di capitali a rischio, in base alle disposizioni della Convenzione, della decisione, del presente Accordo e del regolamento finanziario di cui all', nonché in virtù di un mandato ad essa conferito dalla Comunità per ciascun progetto, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato previsto all'. Queste operazioni sono effettuate a nome ed a rischio della Comunità. Quest'ultima è titolare di tutti i diritti che ne derivano, segnatamente a titolo di creditore o di proprietario: 3. Le somme riscosse dalla Banca quali rimborsi, interessi ed accessori dei prestiti a condizioni speciali, o quali redditi, rimborsi o cessioni di contributi alla formazione di capitali a rischio o rimunerazione dell'esercizio dei diritti sociali connessi a tali contributi, dedotte le commissioni dovute alla Banca, restano acquisite alla Comunità fino a quando non se ne disponga secondo le disposizioni previste all'.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-12