Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'.
Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. 168 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malga Art. 11 Articolo 11 Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio frontaliero e se Art. 12 Articolo 12 Gli Stati associati possono mantenere o creare tra loro unioni doganali, zone Art. 13 Articolo 13 1. Ciascuno Stato associato può mantenere o creare unioni doganali o zone di l Art. 14 Articolo 14 Ciascuno Stato associato può altresì mantenere o creare unioni doganali, zone Art. 15 Articolo 15 1. Le Parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle misure che e Art. 16 Articolo 16 1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore economico di uno o titolo I SCAMBI COMMERCIALI
Art. 2 Articolo 2 1. I prodotti originari degli Stati associati sono ammessi all'importazione nel Art. 3 Articolo 3 1. I prodotti originari della Comunità sono ammessi all'importazione in ciascun Art. 4 Articolo 4 1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi all'esportazione sui propri prodot Art. 5 Articolo 5 Fatte salve le disposizioni particolari previste nella presente Convenzione, ci Art. 6 Articolo 6 1. La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati Art. 7 Articolo 7 1. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, gli Stati associati non a Art. 8 Articolo 8 Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 non pregiudicano il regime che le Pa Art. 9 Articolo 9 Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 non pregiudicano i divieti o rest Art. 10 Articolo 10 1. La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente T titolo II COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA
Art. 17 Articolo 17 La Comunità partecipa, alle condizioni indicate nel presente Titolo e nel Prot Art. 18 Articolo 18 Ai fini di cui all'articolo 17 e per la durata della presente Convenzione, un Art. 19 Articolo 19 1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21, l'importo fissato Art. 20 Articolo 20 1. Al fine di aiutare gli Stati associati a far fronte a difficoltà particolar Art. 21 Articolo 21 La Comunità può concedere sulle disponibilità di tesoreria del Fondo anticipaz Art. 22 Articolo 22 1. Gli Stati associati informano la Commissione, possibilmente fin dall'entrat Art. 23 Articolo 23 La Comunità istruisce le domande di finanziamento che le sono presentate in vi Art. 24 Articolo 24 Il concorso della Comunità alla realizzazione di taluni progetti o programmi p Art. 25 Articolo 25 1. Alle condizioni di cui agli articoli 22 e 24, i beneficiari delle varie for Art. 26 Articolo 26 1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle a Art. 27 Articolo 27 Il regime fiscale e doganale applicabile negli Stati associati agli appalti fi Art. 28 Articolo 28 1. Le somme destinate al finanziamento dei progetti o dei programmi in applica Art. 29 Articolo 29 Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale della cooperazi Art. 30 Articolo 30 La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno Stato associato titolo III DIRITTO DI STABILIMENTO SERVIZI, PAGAMENTI E CAPITALI
Art. 31 Articolo 31 Il regime accordato da ciascuno Stato associato in materia di diritto di stabi Art. 32 Articolo 32 Se uno Stato associato ai cittadini o alle società di uno Stato, che non sia n Art. 33 Articolo 33 Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione comporta, fatte Art. 34 Articolo 34 Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate servizi le prestazioni f Art. 35 Articolo 35 Ai sensi della presente Convenzione, per società si intendono le società di di Art. 36 Articolo 36 A richiesta della Comunità o degli Stati associati, il Consiglio di Associazio Art. 37 Articolo 37 Ogni Stato firmatario si impegna ad autorizzare, entro i limiti della propria Art. 38 Articolo 38 Per tutta la durata dei prestiti, delle anticipazioni o delle partecipazioni d Art. 39 Articolo 39 1. Gli Stati associati provvedono ad applicare un regime liberale di cambio pe Art. 40 Articolo 40 Il Consiglio di Associazione formula ogni utile raccomandazione alle Parti con titolo IV LE ISTITUZIONI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 41 Articolo 41 Le istituzioni dell'Associazione sono: Il Consiglio di Associazione assistito Art. 42 Articolo 42 Il Consiglio di Associazione è composto dei membri del Consiglio delle Comunit Art. 43 Articolo 43 La presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno da un membro Art. 44 Articolo 44 Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Art. 45 Articolo 45 Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, d Art. 46 Articolo 46 Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di Associazione dis Art. 47 Articolo 47 Il Consiglio di Associazione è assistito nell'adempimento delle sue funzioni d Art. 48 Articolo 48 La presidenza del Comitato di Associazione è assicurata dallo Stato che assume Art. 49 Articolo 49 1. Il Consiglio di Associazione definisce nel proprio regolamento interno i co Art. 50 Articolo 50 Il Comitato di Associazione riferisce al Consiglio di Associazione sulle attiv Art. 51 Articolo 51 Il segretario del Consiglio di Associazione e del Comitato di Associazione è a Art. 52 Articolo 52 La Conferenza parlamentare dell'Associazione si riunisce una volta all'anno. E Art. 53 Articolo 53 1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Con Art. 54 Articolo 54 Il Consiglio di Associazione può formulare ogni utile raccomandazione per faci Art. 55 Articolo 55 Le spese di funzionamento delle istituzioni dell'Associazione sono ripartite c titolo V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 56 Articolo 56 I Trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natur Art. 57 Articolo 57 La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati membri, d Art. 58 Articolo 58 Per quanto riguarda la Comunità, la presente Convenzione sarà validamente conc Art. 59 Articolo 59 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo Art. 60 Articolo 60 1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesio Art. 61 Articolo 61 La presente Convenzione è conclusa per una durata di cinque anni a decorrere d Art. 62 Articolo 62 Diciotto mesi prima della scadenza della presente Convenzione, le Parti contra Art. 63 Articolo 63 La Comunità e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli articoli 2 e 6 Art. 64 Articolo 64 La presente Convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di Art. 65 Articolo 65 I Protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integra Art. 66 Articolo 66 La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua tedesca, francese Prtotocollo n. 1
titolo V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione Art. 2 Articolo 2 Se i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino della Convenzi Art. 3 Articolo 3 1. Il regime stabilito per i vari prodotti in base al presente Protocollo è app Prtotocollo n. 2
titolo V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 2 relativo all'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione di Associazion Art. 2 Articolo 2 1. Ciascuno Stato associato comunica al Consiglio di Associazione, entro tre me Art. 3 Articolo 3 1. Ciascuno Stato associato informa in tempo il Consiglio di Associazione dell' Art. 4 Articolo 4 1. Ai fini della riscossione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equival Prtotocollo n. 3
titolo V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 7 della Convenzione di Associazion Art. 2 Articolo 2 1. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente esistenti al Art. 3 Articolo 3 Le misure previste all'articolo 2 sono applicate a condizione che lo Stato asso Art. 4 Articolo 4 Quando lo smercio di un prodotto determinato incontra difficoltà sul mercato in Prtotocollo n. 6
Art. 1 PROTOCOLLO N. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunità Le Alte Parti contraenti Art. 2 Articolo 2 La cooperazione tecnica connessa agli investimenti, prevista all'articolo 19 de Art. 3 Articolo 3 La cooperazione tecnica generale prevista all'articolo 19 della Convenzione com Art. 4 Articolo 4 Gli aiuti alla commercializzazione e alla promozione delle vendite, previsti al Art. 5 Articolo 5 1. I progetti e i programmi sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili, pr Art. 6 Articolo 6 I prestiti per il finanziamento di progetti d'investimenti economici sono conce Art. 7 Articolo 7 1. I prestiti a condizioni speciali servono a finanziare in tutto o in parte pr Art. 8 Articolo 8 1. L'esame da parte della Banca dell'ammissibilità dei progetti e la concession Art. 9 Articolo 9 Per favorire la realizzazione di progetti d'interesse generale per l'economia d Art. 10 Articolo 10 Le domande relative all'aiuto di cui all'articolo 20 della Convenzione, presen Art. 11 Articolo 11 1. Le domande di anticipazioni di cui all'articolo 21 della Convenzione sono p Art. 12 Articolo 12 1. I fascicoli di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione sono pre Art. 13 Articolo 13 1. Gli aiuti finanziari possono essere utilizzati a copertura di spese per imp Art. 14 Articolo 14 Le disposizioni relative ai monopoli e le restrizioni quantitative mantenute o Art. 15 Articolo 15 La Comunità e gli Stati associati collaborano a tutte le misure volte ad assic Art. 16 Articolo 16 Le clausole e le condizioni generali applicabili all'aggiudicazione e all'esec Art. 17 Articolo 17 1. Le autorità competenti degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzi Art. 18 Articolo 18 Le spese finanziarie ed amministrative per la gestione del Fondo e le spese in Art. 19 Articolo 19 Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio o del Comita Prtotocollo n. 7
Art. 1 PROTOCOLLO N. 7 relativo al valore dell'unità di conto Le Alte Parti contraenti, Hanno con Art. 2 Articolo 2 La parità della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto definita Art. 3 Articolo 3 L'unità di conto definita all'articolo 1 resterà immutata durante tutto il peri Prtotocollo n. 8
Art. 1 PROTOCOLLO N. 8 relativo allo statuto della Corte arbitrale dell'Associazione Le Alte Part Art. 2 Articolo 2 I giudici e i giudici supplenti sono nominati per la durata della Convenzione. Art. 3 Articolo 3 I membri titolari o supplenti della Corte prestano giuramento di esercitare le Art. 4 Articolo 4 Il Presidente della Corte è nominato per la durata della Convenzione. In caso d Art. 5 Articolo 5 Qualora, per un motivo particolare, uno dei membri della Corte reputi di non do Art. 6 Articolo 6 In caso d'impedimento di un giudice questi è sostituito a titolo temporaneo dal Art. 7 Articolo 7 In caso di impedimento del Presidente per motivi diversi dal decesso, il Consig Art. 8 Articolo 8 I membri della Corte godono dei privilegi, della immunità e delle facilitazioni Art. 9 Articolo 9 La Corte siede nello stesso luogo della Corte di Giustizia delle Comunità europ Art. 10 Articolo 10 Il funzionamento dei servizi della Corte, ed in particolare della cancelleria, Art. 11 Articolo 11 La Corte si riunisce secondo le proprie esigenze di funzionamento, su convocaz Art. 12 Articolo 12 Le parti sono rappresentate da uno o più agenti all'uopo nominati. L'agente pu Art. 13 Articolo 13 Gli agenti, gli avvocati e i consulenti godono dinanzi alla Corte, per la dura Art. 14 Articolo 14 Il procedimento è contraddittorio; le relative modalità sono stabilite dal pre Art. 15 Articolo 15 La Corte è adita mediante istanza a cui la parte convenuta deve essere posta i Art. 16 Articolo 16 La cancelleria trasmette copia dell'istanza al Consiglio di Associazione che l Art. 17 Articolo 17 Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete. Art. 18 Articolo 18 Le sentenze arbitrali della Corte sono motivate e in esse è fatta menzione dei Art. 19 Articolo 19 Dinanzi alla Corte possono essere usate le quattro lingue di cui all'articolo Art. 20 Articolo 20 La Corte può assumere o far assumere mezzi istruttori. I testimoni regolarment Art. 21 Articolo 21 La Corte può chiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di fornire tu Art. 22 Articolo 22 Qualora la Corte decida, su richiesta di una delle parti, oppure d'ufficio, di Art. 23 Articolo 23 Sono considerate ripetibili le spese sostenute dalle parti e necessarie al pat Art. 24 Articolo 24 Alle spese di viaggio e soggiorno dei membri della Corte, previste al secondo Prtotocollo n. 9
Art. 1 PROTOCOLLO N. 9 sui privilegi e sulle immunità Le Alte Parti contraenti, Sollecite di favo Art. 2 Articolo 2 I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio di coordinamen Art. 3 Articolo 3 Gli archivi del Consiglio di coordinamento sono inviolabili. Art. 4 Articolo 4 Il Consiglio di coordinamento, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti Art. 5 Articolo 5 Il Consiglio di coordinamento è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o r Art. 6 Articolo 6 Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti Art. 7 Articolo 7 Il Segretario e il Segretario aggiunto del Consiglio di coordinamento beneficia Art. 8 Articolo 8 Lo Stato che ospita la sede del Consiglio di coordinamento riconosce agli agent Art. 9 Articolo 9 I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del Presidente in carica del Comitato di Art. 10 Articolo 10 I privilegi, le immunità e le agevolazioni previste dal presente Protocollo so Art. 11 Articolo 11 Le disposizioni dell'articolo 53 della Convenzione sono applicabili alle verte Prtotocollo n. 10
Art. 1 PROTOCOLLO N. 10 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione Art. 2 Articolo 2 La Comunità e gli Stati associati assumono l'onere, ciascuno per quanto lo rigu Art. 3 Articolo 3 I membri della Corte arbitrale hanno diritto al rimborso delle loro spese di vi Accordo
Art. 1 ACCORDO INTERNO RELATIVO AL FINANZIAMENTO E ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITÀ I rap Art. 2 Articolo 2 All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, fino a concorren Art. 3 Articolo 3 1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione, e, successivamente, Art. 4 Articolo 4 1. Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate fino a esaurimento second Art. 5 Articolo 5 Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati associati, dei paesi e ter Art. 6 Articolo 6 1. Gli Stati membri s'impegnano - in proporzione alla loro sottoscrizione al ca Art. 7 Articolo 7 1. Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del Protocollo n. 6 e delle Art. 8 Articolo 8 Fatte salve le disposizioni degli articoli 13 - 16 e senza pregiudizio delle at Art. 9 Articolo 9 1. La Commissione e la Banca si comunicano, entro un termine massimo di due set Art. 10 Articolo 10 1. La Commissione istruisce i progetti che potrebbero essere finanziati median Art. 11 Articolo 11 La Commissione - tramite il suo ufficio di collegamento - e la Banca si tengon Art. 12 Articolo 12 1. Fatti salvi i mandati conferiti alla Banca, ai sensi del paragrafo 2, la Co Art. 13 Articolo 13 1. È istituito un Comitato del Fondo composto di rappresentanti dei Governi de Art. 14 Articolo 14 1. Il Comitato emette il proprio parere in merito alle proposte di finanziamen Art. 15 Articolo 15 1. Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato sono sottopo Art. 16 Articolo 16 Per la concessione da parte della Comunità degli aiuti previsti all'articolo 2 Art. 17 Articolo 17 Ai fini dell'informazione prevista all'articolo 14, paragrafo 2, nonché per pe Art. 18 Articolo 18 Fatti salvi i mandati conferiti alla Banca, ai sensi dell'articolo 12, paragra Art. 19 Articolo 19 1. Per la durata del presente Accordo, le somme versate alla Banca a titolo di Art. 20 Articolo 20 Il regolamento finanziario di cui all'articolo 23 precisa le modalità di asseg Art. 21 Articolo 21 1. La Commissione si accerta delle condizioni alle quali gli aiuti della Comun Art. 22 Articolo 22 1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gesti Art. 23 Articolo 23 Le disposizioni di applicazione del presente Accordo formano oggetto di un reg Art. 24 Articolo 24 1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, i Art. 25 Articolo 25 Il presente Accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle pr Art. 26 Articolo 26 Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, i Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360