Art. 3
In vigore dal 12 gen 1971
Il Governo è autorizzato ad emanare, per tutta la durata dell'Accordo di associazione, con decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme per dare esecuzione alle decisioni del consiglio di associazione previste dall' dell'accordo stesso, nonché le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal paragrafo secondo dell' dell'accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MORO - RESTIVO
- REALE - GIOLITTI -
PRETI - FERRARI AGGRADI
- NATALI - GAVA -
ZAGARI - PICCOLI -
Visto, il Guardasigilli: REALE
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