Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 gen 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969: a) Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, con allegati cinque protocolli, un atto finale e nove dichiarazioni; b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.
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