Art. 6
Protocollo n. 3Titolo V

Art. 6

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In vigore dal 12 gen 1971
1. I vantaggi concessi agli Stati membri rispetto agli Stati terzi per i prodotti di cui all'elenco allegato al presente Protocollo non saranno ridotti per la durata di validità dell'Accordo. 2. Tuttavia, gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale possono apportare all'elenco dei prodotti allegato al presente Protocollo ritocchi che rispondano alle necessità del loro sviluppo o che abbiano lo scopo di alimentare il loro bilancio, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione ed a condizione di mantenere il volume dell'insieme delle concessioni e il loro equilibrio fra gli Stati membri. 3. Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale informano in tempo utile il Consiglio di Associazione dei ritocchi che hanno intenzione di apportare. Detta comunicazione è accompagnata da informazioni di natura economica e finanziaria atte a consentire di valutare la necessità dei ritocchi che si intendono apportare all'elenco.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-pn-6