Protocollo n. 3›Titolo V
Art. 1
42 / 50In vigore dal 12 gen 1971
PROTOCOLLO N. 3
relativo all'applicazione dell' dell'Accordo di Associazione
Le Parti contraenti
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell' dell'Accordo, gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale aboliscono, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, ad eccezione di quelli che rispondono alle necessità del loro sviluppo o che hanno lo scopo di alimentare il loro bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-pn-1-2