Art. 27
AccordoTitolo IV

Art. 27

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In vigore dal 12 gen 1971
Il Consiglio di Associazione può decidere di costituire un comitato destinato ad assisterlo nell'assolvimento dei suoi compiti ed in particolare ad assicurare la continuità della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione. Il Consiglio di Associazione stabilisce, nel suo regolamento interno, la composizione, i compiti ed il funzionamento di detto comitato. Il Consiglio di Associazione può demandare al comitato, secondo condizioni e limiti che esso stabilisce, lo esercizio dei poteri devolutigli dal presente Accordo.
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