Accordo›Titolo IV
Art. 25
34 / 50In vigore dal 12 gen 1971
La presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del Governo di uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-25