Art. 23
AccordoTitolo IV

Art. 23

32 / 50
In vigore dal 12 gen 1971
1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo, è istituito un Consiglio di Associazione che dispone di un potere di decisione nei casi previsti in detto Accordo; tali decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti che sono tenute a prendere le misure necessarie per la loro esecuzione. Il Consiglio di Associazione può esaminare tutte le questioni relative all'applicazione del presente Accordo; esso può formulare raccomandazioni appropriate e procede alle consultazioni previste da quest'ultimo. 2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di associazione, tenuto conto degli obiettivi di quest'ultima. 3. Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-23