Art. 20
AccordoTitolo II

Art. 20

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In vigore dal 12 gen 1971
1. Ai sensi del presente Accordo, per società s'intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. 2. Le società di uno Stato membro o di uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale sono le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro principale di attività in uno Stato membro o in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale; tuttavia, nel caso in cui dette società abbiano in uno Stato membro o in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale soltanto la sede sociale, la loro attività dev'essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale.
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