Art. 19
AccordoTitolo II

Art. 19

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In vigore dal 12 gen 1971
Ai sensi del presente Accordo, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento ed ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attività di carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigianali e le attività delle libere professioni, escluse le attività salariate.
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