Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya.
Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. 53 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
titolo V Disposizioni generali e finali
Art. 1 Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'ap Art. 2 Articolo 2 1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui Art. 3 Articolo 3 In caso di domanda di consultazione presentata dalla Comunità, per l'applicazio Art. 4 Articolo 4 Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato Art. 5 Articolo 5 1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'Accordo di Associazio Art. 6 Articolo 6 Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 28 dell'Accor Art. 7 Articolo 7 Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione dell Art. 8 Articolo 8 Il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione della Commissione Art. 9 Articolo 9 Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie Art. 10 Articolo 10 Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francese Art. 30 Articolo 30 I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natur Art. 31 Articolo 31 1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesio Art. 32 Articolo 32 Il presente Accordo si applica al territorio europeo degli Stati membri e ai d Art. 33 Articolo 33 1. Per quanto riguarda la comunità economica europea, il presente Accordo sarà Art. 34 Articolo 34 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla d Art. 35 Articolo 35 1. Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere da Art. 36 Articolo 36 1. Diciotto mesi prima della scadenza del presente Accordo, le Parti Contraent Art. 37 Articolo 37 I Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante. Art. 38 Articolo 38 Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese titolo I Scambi commerciali
Art. 11 Articolo 11 Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale possono altresì mant Art. 12 Articolo 12 Le disposizioni degli articoli 5 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le re Art. 13 Articolo 13 1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti si informa Art. 14 Articolo 14 1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività econ Art. 15 Articolo 15 Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo, ciascun titolo II Diritto di stabilimento e servizi
Art. 16 Articolo 16 Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale assicurano, in mater Art. 17 Articolo 17 Nel caso in cui uno o più Stati consociati nella Comunità dell'Africa oriental Art. 18 Articolo 18 Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salv Art. 19 Articolo 19 Ai sensi del presente Accordo, sono considerate come servizi le prestazioni fo Art. 20 Articolo 20 1. Ai sensi del presente Accordo, per società s'intendono le società di diritt titolo III Pagamenti e capitali
Art. 21 Articolo 21 Gli Stati membri e gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale a Art. 22 Articolo 22 Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale trattano su un piano titolo IV Disposizioni istituzionali
Art. 23 Articolo 23 1. Per il raggiungimento degli scopi fissati dal presente Accordo, è istituito Art. 24 Articolo 24 1. Il Consiglio di Associazione è composto, da un lato, dei membri del Consigl Art. 25 Articolo 25 La presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno da un membro Art. 26 Articolo 26 Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Art. 27 Articolo 27 Il Consiglio di Associazione può decidere di costituire un comitato destinato Art. 28 Articolo 28 1. Ogni vertenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo Art. 29 Articolo 29 Una Commissione parlamentare dell'Associazione si riunisce annualmente per dis Protocollo n. 1
titolo V Disposizioni generali e finali
Art. 1 PROTOCOLLO N. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di As Art. 2 Articolo 2 Se i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino dell'Accordo s Art. 3 Articolo 3 1. Il regime stabilito per i vari prodotti in base al presente Protocollo è app Protocollo n. 3
titolo V Disposizioni generali e finali
Art. 1 PROTOCOLLO N. 3 relativo all'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo di Associazione Le Art. 2 Articolo 2 Le necessità di sviluppo degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orie Art. 3 Articolo 3 Le Parti contraenti prendono atto dei dazi doganali da eliminare conformemente Art. 4 Articolo 4 Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati consociati nella Comun Art. 5 Articolo 5 Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale comunicano al Consigl Art. 6 Articolo 6 1. I vantaggi concessi agli Stati membri rispetto agli Stati terzi per i prodot Art. 7 Articolo 7 A richiesta degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, si pro Protocollo n. 4
titolo V Disposizioni generali e finali
Art. 1 PROTOCOLLO N. 4 relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione dell'Acco Art. 2 Articolo 2 Sino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, gli Stati membr Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360