Art. 9 · Concessione di facilitazioni maggiori
Convenzione

Art. 9

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Concessione di facilitazioni maggiori

In vigore dal 7 nov 1971
Concessione di facilitazioni maggiori La presente Convenzione non comporta in alcun modo l'abolizione di facilitazioni di transito maggiori di quelle previste dalle disposizioni in essa contenute e che, in condizioni compatibili con i principi da essa enunciati, fossero state convenute fra gli Stati Contraenti o accordate da uno di essi. Del pari, la Convenzione non impedirà in alcun modo agli Stati Contraenti di accordare simili facilitazioni in avvenire.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-9