Art. 8 · Zone franche ed altre facilitazioni doganali
Convenzione

Art. 8

8 / 23

Zone franche ed altre facilitazioni doganali

In vigore dal 7 nov 1971
Zone franche ed altre facilitazioni doganali Per agevolare il trasporto in transito, potranno essere disposte nei porti di ingresso ed uscita degli Stati di transito, delle zone franche o altre facilitazioni doganali mediante accordi fra tali Stati e gli Stati privi di litorale. Agevolazioni di questo tipo potranno del pari essere disposte a favore degli Stati senza litorale in altri Stati di transito sprovvisti di costa o di porti marittimi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-8