Convenzione
Art. 7
7 / 23Ritardi o difficoltà nel trasporto in transito
In vigore dal 7 nov 1971
Ritardi o difficoltà nel trasporto in transito
1. Eccettuati i casi di forza maggiore, gli Stati Contraenti adotteranno tutte le misure necessarie ad evitare ritardi nel passaggio dei trasporti in transito o restrizioni a detto passaggio.
2. Nel caso in cui abbiano a prodursi ritardi o altre difficoltà nel trasporto in transito, le Autorità competenti dello Stato o degli Stati di transito, nonché le Autorità dello Stato privo di litorale collaboreranno allo scopo di mettervi rapidamente fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-7