Art. 4 · Mezzi di trasporto e tariffe
Convenzione

Art. 4

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Mezzi di trasporto e tariffe

In vigore dal 7 nov 1971
Mezzi di trasporto e tariffe 1. Gli Stati Contraenti si impegnano a fornire, subordinatamente alle loro disponibilità, nei punti di entrata ed uscita, ed ove occorra nei punti di trasbordo, mezzi di trasporto e mezzi di manutenzione adeguati, affinché i trasporti in transito abbiano ad effettuarsi senza ritardi ingiustificati. 2. Gli Stati contraenti si impegnano ad applicare ai trasporti in transito che utilizzino impianti gestiti o amministrati dallo Stato, tariffe o canoni che, tenuto conto delle condizioni dei trasporti e di considerazioni di concorrenza commerciale, siano equi sia per quanto riguarda il loro ammontare, che per quanto attiene alle loro condizioni di applicazione. Tali tariffe o canoni saranno fissati in modo da facilitare il più possibile i trasporti in transito e non dovranno essere superiori alle tariffe e ai canoni applicati dagli Stati Contraenti ai trasporti effettuati attraverso il loro territorio di merci appartenenti a Paesi aventi accesso al mare. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle tariffe ed ai canoni applicabili ai trasporti in transito che utilizzino impianti gestiti o amministrati da imprese o da privati nel caso in cui le tariffe o i canoni siano determinati o controllati dallo Stato. Ai fini del presente paragrafo, il termine "impianti" comprende i mezzi di trasporto, le installazioni portuali e le vie di comunicazione il cui uso sia gravato di tasse o canoni. 3. Nel caso in cui venissero creati dei servizi di trazione monopolizzati nelle vie navigabili utilizzate per il transito, l'organizzazione di tali servizi dovrà essere tale da non ostacolare il movimento di navi o battelli. 4. Le disposizioni del presente articolo dovranno essere applicate in base alle condizioni di non-discriminazione citate al paragrafo 1 dell'.
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