Convenzione
Art. 23
23 / 23Testi facenti fede
In vigore dal 7 nov 1971
Testi facenti fede
L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne inviera copia certificata conforme a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie citate all'.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO a New York presso la sede delle Nazioni Unite, l'8 luglio 1965.
Per l'Afghanistan:
Abdul H. TABIBI
Per l'Albania:
Per l'Algeria:
Per l'Argentina:
Lucio GARCIA DEL SOLAR, 29 dicembre 1965
Per l'Australia:
Per l'Austria:
Per il Belgio:
oggetta alle riserve specificate nella mia
lettera n. S.5036 del 30 dicembre 1965, indirizzata al Segretario-Generale delle Nazioni Unite.
G. SCHURMANS, 30 dicembre 1965
Per la Bolivia:
F. ORTIZ S., 29 dicembre 1965
Per il Brasile:
Josè SETTE CAMARA, 4 agosto 1965
Per la Bulgaria:
Per la Birmania:
Per il Burundi:
Per la Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia:
Con la seguente riserva:
Il Governo della Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia non si considera vincolato dalle disposizioni dell'
della Convenzione sul commercio di transito dei Paesi privi di
litorale, in base al quale i membri della Commissione di arbitrato possono essere nominati dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, e dichiara che, in ogni singolo caso, il consenso
degli Stati contendenti è necessario per la nomina dei membri
della Commissione di arbitrato da parte del Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
G. CHERNUSHCHENKO, 28 dicembre 1965.
Per la Cambogia:
Per il Camerun:
J. B. BELEOKEN, 10 agosto 1965.
Per il Canada:
Per la Repubblica Centro-Africana:
M. GALLIN-DOUATHE, 30 dicembre 1965
Per Ceylon:
Per il Ciad:
Per il Cile:
Con una riserva relativa all', nel senso che, in ogni vertenza con i Paesi americani sull'interpretazione o
sull'attuazione della presente Convenzione, il Cile procederà in base a qualsiasi strumento inter-americano, concernente la
soluzione pacifica delle vertenze, che possa essere vincolante per il Cile 8 per l'altro Paese americano.
Renan FUENTEALBA, 20 dicembre 1965
Per la Cina:
Per la Colombia:
Per il Congo (Brazzaville):
Per il Congo (Repubblica Democratica del):
Per la Costarica:
Per Cuba:
Per Cipro:
Per la Cecoslovacchia:
Con riserve agli , il cui testo viene qui allegato.
Milan KLUSAK, 10 dicembre 1965
Per il Dahoniey:
Per la Danimarca:
Per la Repubblica Dominicana:
Per l'Equador:
Per El Salvador:
Per l'Etiopia:
Per la Repubblica Federale di Germania:
Con le riserve esposte nella ma nota del 20 dicembre 1965,
indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni
Unite, che è qui unita:
Sigismund VON BRAUN, 20 dicembre 1965.
Per la Finlandia:
Per la Francia:
Per il Gabon:
Per il Ghana:
Per la Grecia:
Per il Guatemala:
Per la Guinea:
Per Haiti:
Per la Santa Sede:
Alberto GIOVANNETTI, 30 dicembre 1965
Per l'Honduras:
Per l'Ungheria:
Karoly CSATORDAY, 30 dicembre 1965
Per l'Islanda:
Per l'India:
Per l'Indonesia:
Per l'Iran:
Per l'Iraq:
Per l'Irlanda:
Per Israele:
Per l'Italia:
Piero VINCI, 31 dicembre 1965
Per la Costa d'Avorio:
Per la Giamaica:
Per il Giappone:
Per la Giordania:
Per il Kenia:
Per il Kuwait:
Per il Laos:
T. KHAMPAN
Per il Libano:
Per la Liberia:
Per la Libia:
Per il Liechtenstein:
Per il Lussemburgo:
Pierre WURTH, 28 dicembre 1965
Per il Madagascar:
Per il Malawi:
Per la Malaysia:
Per il Mali:
Per Malta:
Per la Mauritania:
Per il Messico:
Per Monaco:
Per la Mongolia:
Per il Marocco:
Per il Nepal:
Padma BAHADUR KHATRI
Per i Paesi Bassi:
J. G. DE BEUS, 30 dicembre 1965
Per la Nuova Zelanda:
Per il Nicaragua:
Per il Niger:
Per la Nigeria:
Per la Norvegia:
Per il Pakistan:
Per il Panama:
Per il Paraguay:
Miguel SOLANO LOPEZ, 23 dicembre 1965
Per il Perù:
Per le Filippine:
Per la Polonia:
Per il Portogallo:
Per la Repubblica di Corea:
Per la Repubblica del Vietnam:
Per la Romania:
Per il Ruanda:
C. MUDENGE, 23 luglio 1965
Per San Marino:
Franco FIORIO, 23 luglio 1965
Per l'Arabia Saudita:
Per il Senegal:
Per la Sierra Leone:
Per la Somalia:
Per la Repubblica Sudafricana:
Per la Spagna:
Per il Sudan:
Con riserva riguardante l'. La riserva è allegata.
Abdul MAGID BASHIR EL-AHMADI, 11 agosto 1965
Per la Svezia:
Per la Svizzera:
Ernesto THALMANN, 10 dicembre 1965
Per la Siria:
Per la Tailandia:
Per il Togo:
Per Trinidad e Tobago:
Per la Tunisia:
Per la Turchia:
Per l'Uganda:
Apollo K. KIRONDE, 21 dicembre 1965
Per la Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina:
Con la seguente riserva:
Il Governo della Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina non si considera vincolato dalle disposizioni dell' della
Convenzione sul commercio di transito dei Paesi privi di litorale, in base al quale i membri della Commissione di arbitrato possono
essere nominati dal Presidente della Corte Internazionale di
Giustizia, e dichiara che, in ogni singolo caso, il consenso degli Stati contendenti è necessario per la nomina dei membri della
Commissione di arbitrato da parte del Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
S. SHEVCHENCO, 31 dicembre 1965.
Per l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche:
Con la riserva:
Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
non si considera vincolato dalle disposizioni dell'
della Convenzione sul commercio di transito dei Paesi privi di
litorale, in base al quale i membri della Commissione di arbitrato possono essere nominati dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, e dichiara che, in ogni singolo caso, il consenso
degli Stati contendenti è necessario per la nomina dei membri
della Commissione di arbitrato da parte del Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.
N. FEDORENKO, 28 dicembre 1965
Per la Repubblica Araba Unita:
Per il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:
Per la Tanzania:
Per gli Stati Uniti d'America:
Charles W. YOST, 30 dicembre 1965
Per l'Alto Volta:
Per l'Uruguay:
Per il Venezuela
Per le Samoa occidentali:
Per lo Yemen:
Per la Yugoslavia:
A. JELIC
Per lo Zambia:
F. M. MULIKITA, 23 dicembre 1965.
1 Testo delle riserve:
1. In merito all'applicazione dell' della Convenzione, il Governo belga ritiene che l'esenzione si riferisca esclusivamente a dazi o tasse sulle importazioni o sulle esportazioni, e non a tasse su transazioni quale la tassa belga sul trasporto e i servizi ausiliari, che viene applicata anche al commercio interno.
2. Il Belgio può applicare l', paragrafo 1, solo per quanto riguarda i mezzi di trasporto e i miezzi di manutenzione di proprietà dello Stato.
3. Il Governo Belga intende, nel depositare il proprio strumento di ratifica alla Convenzione, fare una riserva circa i diritti e gli obblighi del Belgio derivanti dalla propria adesione ad alcuni Trattati internazionali in merito a questioni economiche od al commercio.
2 Testo delle riserve:
La Repubblica Socialista Cecoslovacca non si considera vincolata dall' che prevede una procedura obbligatoria di arbitrato per ogni vertenza che possa sorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni della Convenzione.
La Repubblica Socialista Cecoslovacca afferma che il consenso di tutte le Parti in controversia è indispensabile in ogni singolo caso che sia sottoposto ad arbitrato.
La Repubblica Socialista Cecoslovacca ritiene che gli abbiano carattere discriminatorio poiché, in base alle disposizioni in essi contenute, alcuni Stati sono stati privati della possibilità di divenire Parti della Convenzione.
La Convenzione riguarda problemi che sono di grande interesse per tutti gli Stati; di conseguenza, deve essere aperta alla partecipazione di tutti gli Stati. In base al principio dell'eguaglianza della sovranità, nessuno Stato ha il diritto di escludere gli altri Stati dalla possibilità di divenire Parti di una Convenzione di interesse generale.
L'ultima riserva formulata si applica anche agli per le stesse ragioni.
3 Testo delle riserve:
In merito all', paragrafo 1, all' ed all':
La Repubblica Federale di Germania parte dal presupposto che i normali controIli di frontiera che, in conformità degli accordi internazionali e con la legislazione nazionale vigente, sono svolti in maniera adeguata e non discriminatoria, rispondano alle esigenze dell', paragrafo 1, dell' e dell'.
In merito all', paragrafo 2: la Repubblica Federale di Germania intende questa clausola nel senso che fintanto che non sono stati conclusi gli accordi in base all', paragrafo 2, verranno applicati i regolamenti interni dello Stato di transito.
In merito all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1: la Repubblica Federale di Germania non è in grado di assumere gli obblighi previsti dall', paragrafo 1, e dall', paragrafo 1. Tuttavia considerando le condizioni dei trasporti della Repubblica Federale di Germania, si può esser certi che saranno disponibili per il traffico di transito sufficienti mezzi di trasporto e di manutenzione, nonché attrezzature per l'immagazzinamento. Nel caso dovessero ciò nondimento sorgere difficoltà, il Governo della Repubblica Federale di Germania sarebbe pronto a porvi rimedio.
In merito all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2:
La Repubblica Federale dì Germania non è in grado di assumersi obblighi specificati nell', paragrafo 2, e nell', paragrafo 2. Il Governo della Repubblica Federale di Germania è tuttavia pronto, nell'ambito delle proprie possibilità, a far uso della propria influenza per quanto attiene alle tariffe e agli addebiti, allo scopo di facilitare il più possibile il traffico di trimsito.
4 Testo delle riserve:
Il Governo della Repubblica del Sudan non si riterrà vincolato dalla terza frase dell', paragrafo 1, della Convenzione riguardo al passaggio attraverso il proprio territorio di merci destinate a, o provenienti dal Sud Africa o dal Portogallo, o di merci la proprietà delle quali potrebbe essere rivendicata dal Sud Africa o dal Portogallo. La riserva è fatta in base allo spirito della Risoluzione S/5773 del Consiglio di Sicurezza, nella quale il Consiglio di Sicurezza condannava le politiche di apartheid del Governo della Repubblica del Sud Africa, la Risoluzione A/AC. 109/124 nella quale il Comitato Speciale condannava la politica coloniale del Portogallo ed il suo persistente rifiuto di mettere in pratica le Risoluzioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza e del Comitato Speciale, e la Risoluzione CM/Res.6 del Consiglio dei Ministri dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Le riserve resteranno in vigore sino al termine della predominante situazione in Sud Africa o nelle Colonie portoghesi.
Nè si considererà la Repubblica del Sudan, quale membro della Lega Araba, vincolata dalla stessa clausola relativamente al passaggio attraverso il proprio territorio di merci destinate a/o provenienti da Israele.
Storico versioni
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