Art. 21 · Revisione
Convenzione

Art. 21

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Revisione

In vigore dal 7 nov 1971
Revisione Su domanda di un terzo degli Stati Contraenti e con l'assenso della maggioranza degli Stati Contraenti, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirà una Conferenza al fine di effettuare una revisione della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-21