Convenzione
Art. 17
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In vigore dal 7 nov 1971
Firma
La presente Convenzione sarà, sino al 31 dicembre 1965, aperta alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di ogni Organizzazione specializzata, nonché di ogni altro Stato che sia Parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e divenire Parte della Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-17