Art. 11 · Eccezioni alla Convenzione per motivi di salute pubblica o di sicurezza od allo scopo di assicurare la protezione della proprietà intellettuale.
Convenzione

Art. 11

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Eccezioni alla Convenzione per motivi di salute pubblica o di sicurezza od allo scopo di assicurare la protezione della proprietà intellettuale.

In vigore dal 7 nov 1971
Eccezioni alla Convenzione per motivi di salute pubblica o di sicurezza od allo scopo di assicurare la protezione della proprietà intellettuale. 1. Nessuno Stato Contraente è obbligato dalla presente Convenzione ad assicurare il transito di persone delle quali sia proibito l'ingresso nel proprio territorio o di merci di una categoria la cui importazione sia vietata, sia per ragioni di moralità, salute o sicurezza pubblica, sia come misura precauzionale contro le malattie di animali o piante o contro i parassiti. 2. Ogni Stato Contraente ha il diritto di prendere tutte le precauzioni e di adottare tutte le misure necessarie per accertarsi che le persone e le merci, ed in particolare le merci sottoposte a monopolio, siano realmente in transito, e che i mezzi di trasporto siano realmente utilizzati ai fini del passaggio delle summenzionate merci, nonché per proteggere la sicurezza delle vie e dei mezzi di comunicazione. 3. Nulla nella presente Convenzione potrà pregiudicare le misure che uno Stato Contraente possa adottare in base alle disposizioni di una Convenzione internazionale generale a carattere mondiale o regionale alla quale partecipi, sia che detta Convenzione sia già stata conclusa alla data della presente Convenzione, sia che venga conclusa ulteriormente, quando tali disposizioni riguardino a) l'esportazione, l'importazione o il transito di particolari categorie di articoli quali gli stupefacenti o altri prodotti chimici dannosi o le armi; o b) la protezione della proprietà industriale, letteraria od artistica, del nome commerciale, delle indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonché la soppressione della concorrenza sleale. Nulla nella presente Convenzione impedisce ad uno Stato Contraente di adottare tutti i provvedimenti necessari a proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.
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