Art. 10 · Clausola della Nazione più favorita
Convenzione

Art. 10

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Clausola della Nazione più favorita

In vigore dal 7 nov 1971
Clausola della Nazione più favorita 1. Gli Stati Contraenti convengono che facilitazioni e speciali diritti accordati ai sensi della presente Convenzione agli Stati privi di litorale a motivo della loro particolare posizione geografica sono esclusi dal campo di applicazione della clausola della Nazione più favorita. Uno Stato privo di litorale che non sia parte della presente Convenzione, può rivendicare le facilitazioni ed i diritti speciali accordati agli Stati sprovvisti di litorale ai sensi della presente Convenzione, soltanto in base ad una clausola della Nazione più favorita figurante in un Trattato concluso tra il detto Stato privo di litorale e lo Stato Contraente che accorda i summenzionati diritti speciali e facilitazioni. 2. Se uno Stato Contraente accorda ad un Paese privo di litorale facilitazioni o diritti speciali maggiori di quelli previsti dalla presente Convenzione, tali facilitazioni o diritti speciali potranno essere limitati al detto Stato, a meno che il fatto di non accordarli ad un altro Stato sprovvisto di litorale non violi la clausola della Nazione più favorita contenuta in un trattato concluso tra questo altro Stato senza litorale e lo Stato Contraente che accorda i summenzionati diritti speciali o facilitazioni.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505#art-c-10