Art. 1 · Definizioni
Convenzione

Art. 1

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Definizioni

In vigore dal 7 nov 1971
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo francese qui sopra riportato. CONVENZIONE SUL COMMERCIO DI TRANSITO DEI PAESI SENZA LITORALE New York, 8 luglio 1965 Gli Stati Parti della presente Convenzione, Ricordando che in base all'articolo 55 della Carta, le Nazioni Unite sono tenute a favorire condizioni di progresso economico, nonché la soluzione dei problemi economici internazionali, Prendendo atto della Risoluzione 1028 (XI) dell'Assemblea Generale riguardante i Paesi privi di litorale e lo sviluppo del commercio internazionale che riconosceva "... che è necessario che i Paesi sprovvisti di litorale godano di adeguate agevolazioni di transito se si vuole favorire il commercio internazionale...". ed invitava i Governi degli Stati Membri "... a dare pieno riconoscimento, nel settore del commercio di transito, alle necessità degli Stati Membri privi di litorale e, conseguentemente, ad accordare a detti Stati adeguate agevolazioni a tal fine, sia nell'ambito del diritto internazionale che in pratica, tenuto conto delle future necessità che risulteranno dallo sviluppo economico dei Paesi privi di litorale", Ricordando l' della Convenzione sull'Alto Mare che stabilisce che, essendo l'Alto Mare accessibile a tutte le Nazioni, nessuno Stato può pretendere in modo legittimo di poterne sottomettere una qualunque parte alla propria sovranità, nonché l' della summenzionata Convenzione che stabilisce quanto segue: "1. Per godere delle libertà del mare nella stessa misura degli Stati rivieraschi, gli Stati sprovvisti di litorale dovrebbero poter accedere al mare liberamente. A tale scopo, gli Stati situati tra il mare ed uno Stato privo di litorale accorderanno, di comune accordo ed in conformità delle Convenzioni internazionali in vigore: a) ad uno Stato privo di litorale, su basi di reciprocità, il libero transito attraverso il loro territorio; b) alle navi battenti bandiera di tale Stato, lo stesso trattamento riservato alle proprie navi o alle navi di ogni altro Stato, per quanto riguarda l'accesso ai porti marittimi e la loro utilizzazione. 2. Gli Stati situati tra il mare ed uno Stato privo di litorale regoleranno, di comune accordo con quest'ultimo, tenendo conto dei diritti dello Stato rivierasco o di transito e delle caratteristiche dello Stato senza litorale, tutte le questioni concernenti la libertà di transito e l'eguaglianza di trattamento nei porti, nel caso in cui tali Stati non fossero già parti di Convenzioni internazionali in vigore". Riaffermando i principi seguenti, adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite, sul commercio e lo sviluppo, restando inteso che tali principi sono interdipendenti e che ciascuno di essi deve essere interpretato tenendo conto degli altri: Principio I. Il riconoscimento del diritto di ogni Stato senza litorale di accedere liberamente al mare, costituisce un principio indispensabile per l'espansione del commercio internazionale e dello sviluppo economico. Principio II. Nelle acque territoriali e nelle acque interne, le navi battenti bandiera di uno Stato senza litorale devono avere gli stessi diritti e godere dello stesso trattamento riservato alle navi degli Stati rivieraschi diversi dallo Stato territoriale. Principio III. Per godere della libertà dei mari su basi di uguaglianza con gli Stati rivieraschi, gli Stati sprovvisti di litorale devono poter accedere al mare liberamente. A tale scopo, gli Stati situati tra il mare ed uno Stato privo di litorale dovranno, di comune accordo con tale Stato e in conformità delle Convenzioni internazionali in vigore, accordare alle navi battenti bandiera di detto Stato, per quanto riguarda l'accesso ai porti marittimi e l'utilizzazione di detti porti, un trattamento identico a quello riservato alle proprie navi o alle navi di qualsiasi altro Stato. Principio IV. Allo scopo di promuovere pienamente lo sviluppo economico degli Stati senza litorale, tutti gli altri Stati devono accordare a tali Stati su basi di reciprocità, il diritto al transito libero e senza restrizioni, in modo che essi abbiano libero accesso al commercio regionale ed internazionale, in ogni circostanza e per tutti i prodotti. Le merci in transito non devono essere sottoposte ad alcun dazio doganale. I mezzi di trasporto in transito non devono essere sottoposti a tasse od oneri speciali superiori a quelli riscossi per l'impiego dei mezzi di trasporto del paese di transito. Principio V. Lo Stato di transito, mentre conserverà la piena sovranità sul proprio territorio, avrà il diritto di adottare tutte le misure indispensabili, ad assicurare che l'esercizio del diritto al transito libero e senza restrizioni non abbia a pregiudicare in alcun modo i propri legittimi interessi, di qualsiasi genere essi siano. Principio VI. Allo scopo di accelerare l'evoluzione nel senso di un progresso universale in direzione della soluzione dei problemi speciali e particolari del commercio e dello sviluppo dei Paesi privi di litorale situati nelle varie zone geografiche, tutti gli Stati favoriranno la conclusione di accordi regionali, nonché di altri accordi internazionali in tale campo. Principio VII. Le agevolazioni ed i diritti speciali accordati ai Paesi privi di litorale a motivo della loro particolare posizione geografica non rientrano nel campo di applicazione della clausola della Nazione più favorita. Principio VIII. I principi che governano il diritto di libero accesso al mare degli Stati privi di litorale non abrogheranno in alcun modo, gli accordi in vigore tra due o più parti contraenti sui problemi in questione, nè costituiranno ostacolo alla conclusione di tali accordi in avvenire purchè questi ultimi non istituiscano un regime meno favorevole, nè siano contrari alle disposizioni precitate. Hanno convenuto quanto segue: Definizioni Ai fini della presente Convenzione, a) l'espressione "Stato privo di litorale" indica ogni Stato Contraente che sia sprovvisto di costa marittima; b) l'espressione "trasporto in transito" indica il passaggio di merci, bagagli non accompagnati compresi attraverso il territorio di uno Stato Contraente, fra uno Stato privo di litorale ed il mare, a condizione che detto passaggio costituisca una parte di un tragitto complete iniziato o avente termine all'interno del territorio di detto Stato senza litorale e comprendente un trasporto marittimo che preceda o segua direttamente detto passaggio. Il trasbordo l'immagazzinamento, la rottura del carico o il cambiamento del modo di trasporto delle merci, come il montaggio, lo smontaggio o il rimontaggio di macchine od articoli voluminosi, non avranno l'effetto di escludere il passaggio delle merci dalla definizione del concetto di "Trasporto in transito" a condizione che tutte le operazioni di questo genere vengano intraprese al solo scopo di facilitare il trasporto Nessuna disposizione del presente comma potrà essere interpretata come suscettibile di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo di installare o di permettere di installare sul proprio territorio impianti permanenti di montaggio, smontaggio o rimontaggio; c) l'espressione "Stato di transito" indica ogni Stato Contraente situato fra uno Stato senza litorale e il mare sia o meno tale Stato provvisto di costa marittima, attraverso il territorio del quale passino dei "trasporti in transito"; d) l'espressione "mezzi di trasporto" indica: i) ogni materiale ferroviario, navi marittime e fluviali, nonché i veicoli stradali; ii) allorchè la situazione locale lo richiede, i facchini e gli animali da carico; iii) previo accordo degli Stati Contraenti interessati, altri mezzi di trasporto, nonché gli oleodotti ed i gaseodotti; allorchè sono utilizzati per trasporti in transito ai sensi del presente articolo.
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