Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 dic 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro: n. 91 concernente le ferie pagate ai marittimi, adottata a Ginevra il 18 giugno 1949; n. 99 concernente i minimi salariali in agricoltura, adottata a Ginevra il 28 giugno 1951; n. 103 concernente la protezione della maternità, adottata a Ginevra il 28 giugno 1952; n. 112 concernente l'età minima, di ammissione al lavoro per i pescatori, adottata a Ginevra il 19 giugno 1959; n. 115 concernente la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, adottata a Ginevra il 22 giugno 1960; n. 119 concernente la protezione dalle macchine, adottata a Ginevra il 25 giugno 1963; n. 120 concernente l'igiene negli uffici e nel commercio, adottata a Ginevra l'8 luglio 1964; n. 122 concernente la politica dell'impiego, adottata a Ginevra il 9 luglio 1964; n. 123 concernente l'età minima di ammissione al lavoro in sotterraneo, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965; n. 124 concernente l'esame medico attitudinale degli adolescenti occupati in lavori sotterranei, adottata a Ginevra il 22 giugno 1965; n. 127 concernente i pesi massimi trasportabili da un solo lavoratore, adottata a Ginevra il 28 giugno 1967.
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