Art. 9
Convenzione 124Parte II

Art. 9

171 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro in registrazione di tutte le ratifiche e le denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà la loro attenzione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-9-10