Art. 9
Convenzione 91

Art. 9

9 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica l'efficacia di qualsiasi legge, sentenza, consuetudine od accordo tra gli armatori e la gente di mare che assicuri condizioni più favorevoli di quelle previste dalla convenzione stessa.
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