Convenzione 123›Parte II
Art. 8
157 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dalla sua entrata in vigore iniziale, mediante comunicazione al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà nessun effetto se non dopo un anno che è stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che nel periodo di un anno dopo la scadenza dei dieci anni menzionati al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un ulteriore periodo di dieci anni e in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-8-9