Art. 8
Convenzione 115Parte II

Art. 8

71 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
Conformemente alle disposizioni dell', dovranno essere stabiliti dei livelli adeguati per i lavoratori che non sono direttamente impiegati in lavori a contatto delle radiazioni, ma che sostano o transitano in luoghi ove possono essere esposti alle radiazioni ionizzanti o alle sostanze radioattive.
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