Convenzione 99
Art. 8
27 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno far conoscere:
a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione;
b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche;
c) i territori per i quali la convenzione non è applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non è applicabile;
d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame più approfondito della situazione riguardo a detti territori.
2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parte integrante della ratifica ed avranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante nuove dichiarazioni, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione anteriore in virtù dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell', comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica in un qualsiasi altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in territori determinati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-8-2