Art. 8
Convenzione 99

Art. 8

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In vigore dal 13 dic 1970
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 35 dello Statuto dell'Organizzazione internazionale del Lavoro dovranno far conoscere: a) i territori per i quali lo Stato membro interessato si impegna ad applicare senza modifiche le disposizioni della convenzione; b) i territori per i quali esso si impegna ad applicare la convenzione con modifiche e la natura di queste modifiche; c) i territori per i quali la convenzione non è applicabile e in questi casi le ragioni per le quali essa non è applicabile; d) i territori per i quali lo Stato membro riserva la propria decisione attendendo un esame più approfondito della situazione riguardo a detti territori. 2. Gli impegni citati ai capoversi a) e b) del primo paragrafo del presente articolo saranno ritenuti parte integrante della ratifica ed avranno identici effetti. 3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante nuove dichiarazioni, a tutte o a parte delle riserve contenute nella sua dichiarazione anteriore in virtù dei capoversi b), c) e d) del primo paragrafo del presente articolo. 4. Ogni Stato membro potrà durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dell', comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica in un qualsiasi altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione anteriore e che faccia conoscere la situazione in territori determinati.
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