Art. 8
Convenzione 127Parte II

Art. 8

183 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
Ciascuno Stato membro adotterà, con legge o con ogni altro metodo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, e previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, le misure necessarie per dare applicazione alle disposizioni della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-8-11