Convenzione 115›Parte II
Art. 7
70 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. Per i lavoratori destinati direttamente a lavori esposti alle radiazioni devono essere stabiliti, in conformità alle disposizioni dell', i livelli adeguati:
a) da una parte in favore di coloro che abbiano diciotto anni o più;
b) dall'altra, in favore dei minori di anni diciotto.
2. Nessun lavoratore di età inferiore ai sedici anni dovrà essere impiegato in lavori comportanti l'utilizzazione di radiazioni ionizzanti.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-7-5