Art. 7
Convenzione 103

Art. 7

41 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni Stato membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione può, mediante dichiarazione che accompagna la ratifica, prevedere deroghe all'applicazione della convenzione per quanto riguarda: a) certe categorie di lavori non industriali; b) i lavori eseguiti nelle imprese agricole diverse dalle piantagioni; c) il lavoro domestico salariato effettuato nelle case private; d) le lavoratrici salariate a domicilio; e) le imprese di trasporto marittimo di persone o di merci. 2. Le categorie di lavori o di imprese per le quali verrà fatto ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo dovranno essere designate nella dichiarazione che accompagna la ratifica della convenzione. 3. Ogni Stato membro che ha fatto tale dichiarazione può in qualsiasi tempo annullarla totalmente o parzialmente mediante dichiarazione successiva. 4. Ogni Stato membro nei cui riguardi sia in vigore una dichiarazione fatta in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, indicherà ogni anno, nel suo rapporto annuale sull'applicazione della presente convenzione, lo stato della sua legislazione e della sua prassi circa le attività e le imprese a cui si applica detto paragrafo 1 in virtù di tale dichiarazione, precisando in quale misura sia stato dato effetto o ci si proponga di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le attività e le imprese in questione. 5. Allo spirare di un periodo di cinque anni dopo l'entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza un rapporto speciale circa l'applicazione di queste deroghe e contenente le proposte che riterrà opportune in vista delle misure da prendere a questo scopo.
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