Art. 6
Convenzione 120Parte I

Art. 6

117 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
1. Devono essere adottati provvedimenti idonei per assicurare l'effettiva applicazione della legislazione prevista dall' per mezzo di adeguati servizi di ispezione o di altri sistemi. 2. Se i mezzi con cui si dà esecuzione alle disposizioni della presente convenzione lo consentono, deve essere assicurata l'effettiva applicazione della legislazione suddetta con l'istituzione di un adeguato sistema
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-6-7