Art. 6
Convenzione 103

Art. 6

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In vigore dal 13 dic 1970
Quando una donna si assenta dal lavoro in virtù delle disposizioni dell' della presente convenzione, è illegale per il suo datore di lavoro notificarle il licenziamento durante detta assenza o a una data tale che il termine di preavviso venga a spirare durante l'assenza succitata.
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