Art. 6
Convenzione 127Parte II

Art. 6

181 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
Al fine di limitare o di facilitare il trasporto manuale di carichi saranno utilizzati, in tutta la misura possibile, mezzi tecnici appropriati.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-6-11