Convenzione 119›Parte II
Art. 5
91 / 191In vigore dal 13 dic 1970
1. Ogni Stato membro potrà consentire una deroga temporanea alle disposizioni dell'.
2. Le condizioni e la durata di tale deroga, che non potrà eccedere i tre anni dalla data di entrata in vigore, per lo Stato membro, della presente convenzione, saranno determinate dalla legislazione nazionale o disposte con altri provvedimenti altrettanto efficaci.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'autorità competente consulterà le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonché, occorrendo, quelle dei fabbricanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-5-6