Convenzione 99
Art. 5
24 / 191In vigore dal 13 dic 1970
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione deve comunicare ogni anno all'Ufficio internazionale del Lavoro una relazione generale con la quale fa conoscere le modalità di applicazione di questi metodi ed i loro risultati. Questa relazione comprenderà indicazioni sommarie sulle occupazioni e il numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, i livelli di salari minimi fissati e, se del caso, le altre misure più importanti relative ai salari minimi.
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