Art. 5
Convenzione 124Parte II

Art. 5

167 / 191
In vigore dal 13 dic 1970
L'autorità competente di ciascun paese è tenuta a consultare le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate prima di determinare la politica generale di applicazione della presente convenzione e prima di adottare una regolamentazione destinata ad attuarla.
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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-5-10