Convenzione 120›Parte I
Art. 3
114 / 191In vigore dal 13 dic 1970
In tutti i casi in cui non appare certo se la presente convenzione si applichi ad una azienda, ad una istituzione ovvero ad una amministrazione determinata, la questione sarà decisa dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro ed i lavoratori interessati, ove esistano, ovvero secondo le altre procedure previste dalla legislazione e dalla consuetudine nazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-10-19;864#art-c-3-7