Art. 3
Convenzione 115Parte I

Art. 3

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In vigore dal 13 dic 1970
1. Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze, dovranno essere presi i provvedimenti più appropriati per assicurare una protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, per ciò che riguarda la loro salute e la loro sicurezza. 2. A tal fine saranno adottate le regole e i provvedimenti ritenuti necessari e sarà data la maggiore pubblicità e tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento di tale protezione efficace. 3. Perché questa sia assicurata: a) i provvedimenti per la protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, adottati da uno Stato membro dopo la ratifica della convenzione, dovranno essere conformi alle disposizioni della convenzione; b) lo Stato suddetto dovrà modificare al più presto possibile i provvedimenti già adottati prima della ratifica della convenzione per uniformarli a questa, e dovrà incoraggiare analoga modifica di ogni altro provvedimento esistente prima della ratifica; c) lo Stato in questione dovrà poi comunicare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, in occasione della ratifica della convenzione, una dichiarazione che indichi in quale maniera e a quali categorie di lavoratori si applicano le disposizioni della convenzione; nei suoi rapporti sull'applicazione della convenzione dovrà inoltre dare notizia su ogni progresso realizzato nella materia; d) allo scadere di un periodo di tre anni, dopo l'entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza un rapporto speciale sull'applicazione del comma b) del presente paragrafo e sulle proposte che esso riterrà opportune in vista dei provvedimenti da adottare al riguardo.
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